La legge vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi (definiti dall’allegato B del D.Lgs. 151/2001), faticosi ed insalubri (definiti dall’allegato A del D. Lgs. 151/2001).
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, informando le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
La lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su richiesta della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Se la lavoratrice viene adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva comunque la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza.
Se il rischio per le condizioni ambientali perdura anche dopo il parto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi fino ai 7 mesi di età del bambino.
Cosa fare? Occorre presentare al datore di lavoro il certificato di gravidanza con l’indicazione della data presunta del parto, appena avuta conoscenza del proprio stato. Se il datore di lavoro sia inadempiente, rivolgersi al servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Per ulteriori informazioni: http://www.regione.emilia-romagna.it/consigliere-di-parita/parita-istruzioni-per-luso/per-le-lavoratrici-i-lavoratori/lavoratrici-dipendenti oppure http://www.regione.emilia-romagna.it/consigliere-di-parita/notizie/documentazione/schede-informative/scheda-03-astensione-anticipata-del-congedo-di-maternita-per-lavoratrici-dipendenti-nuove-modalita
A cura di Rosa Maria Amorevole
Consigliera di Parità Regione Emilia Romagna
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