D’ora in poi il bambino potrà portare il nome del padre, della madre, o addirittura, entrambi a seconda dell’accordo tra i genitori. La commissione Giustizia della Camera ha infatti approvato il testo sul doppio cognome e lunedì si riunirà in aula per la discussione generale.
“E’ un altro passo in avanti – commenta Donatella Ferranti, presidente della commissione – verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale. Il figlio ora potrà avere o il cognome paterno o quello materno o entrambi, secondo quando decidono insieme i due genitori. Ma se l’accordo non c’e’, il figlio avra’ il cognome di tutti e due i genitori in ordine alfabetico “.
Addirittura l’obbligo del cognome paterno, considerato da molti, un retaggio del passato, come ricorda Donatella Ferranti: “è stato severamente censurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dunque il testo che ora andra’ in aula e’ un atto dovuto, che ci pone finalmente in linea con gli altri paesi europei”.
Ecco tutte le casistiche:
Figli nati fuori dal matrimonio:
La regola nell’attribuire il cognome al bambino varrà anche per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dai due genitori, ma in caso in cui il neonato non venga riconosciuto immediatamente il cognome del secondo genitore verrà aggiunto solo in caso ci sia il consenso del primo e anche del minore se quattordicenne.
Figli adottivi:
In caso di figli adottivi, uno dei due cognomi, scelto dai coniugi, verrà anteposto a quello di origine. Nell’eventualità che non si arrivasse a un accordo, il criterio di assegnazione seguirà l’ordine alfabetico.
Trasmissibilità del cognome:
Per chi invece presenti un doppio cognome potrà trasmetterne al figlio uno solo, scegliendo liberamente quale.
Cognome del maggiorenne:
In caso un maggiorenne voglia aggiungere il cognome dell’altro genitore, può farlo con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Ma qualora fosse nato fuori dal matrimonio, non puo’ prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Il Ministero dell’Interno ha un anno di tempo per rendere le nuove norme operative. L’applicazione e’ infatti subordinata all’entrata in vigore del regolamento che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile.
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