Entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita dei figli.

Trascorso il periodo del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

La durata del congedo parentale di entrambi i genitori non può complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Indennità/contribuzione 
Entro il compimento del terzo anno del figlio e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi i genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione.

Per tutti gli altri periodi l’indennità del 30% è dovuta solo se il reddito personale annuo non è superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Alcuni CCNL prevedono un’integrazione. Dal terzo anno del figlio non è prevista alcuna indennità.

Cosa fare
Fare richiesta al datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

 a cura di Rosa Maria Amorevole, Consigliera di parità della Regione Emilia Romagna