Il bambino si può adottare ma “solo se è in perfette condizioni di salute”. E’ quanto ha stabilito il Tribunale dei minori di Roma in un decreto di idoneità con il quale autorizza una coppia ad adottare un bambino straniero.
Il principio di diritto definito “sconcertante” dall’associazione Amici dei bambini AiBi ha scaturito non poche perplessità. La prima da parte dell’associazione che non ha alcuna intenzione di restare in silenzio, come fa sapere sul suo sito web: sta presentando infatti un esposto alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, denunciando, in primo luogo, una “palese discriminazione sulla base delle condizioni personali, e in particolare sullo stato di salute, nei confronti dei minori non perfettamente sani”.
2Chi, infatti, può considerarsi perfettamente sano – dice l’associazione -? E sulla base di quali requisiti medici? E se il bambino, disgraziatamente, avesse qualche diottria in meno da un occhio? O la pelle delicata? La perfezione non è di questo mondo”.
Secondo AiBi è “impossibile non ravvisare, in questo riferimento alla salute del bambino, un vago e inquietante richiamo – seppure inconsapevole – a ideologie puriste, di triste memoria. In punta di diritto, poi, il giudice dei minori di Roma ha fornito un’interpretazione delle norme in materia di adozionecontraria – prima che alla ragione, al buon senso e a qualsivoglia, basilare forma di sensibilità umana – alla legge stessa”.
L’associazione ricorda “il principio di non discriminazione espresso dall’articolo 3 della Costituzione, che non solo sancisce la “pari dignità sociale di tutti i cittadini” e la loro uguaglianza “davanti alla legge, senza distinzione[…] di condizioni personali e sociali”, ma attribuisce alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]”.
Non bastasse, secondo AiBi “la decisione contestata viola la stessa normativa italiana in materia di adozioni internazionali, laddove il nostro ordinamento recepisce i principi fondamentali di trattati come la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” o la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, che all’articolo 1 si prefigge chiaramente di “promuovere, proteggere e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità.”
Su questi e su altri, significativi rilievi, si fonda dunque l’esposto di Amici dei Bambini, che mira a ottenere una pronuncia della Suprema Corte sull’illegittimità di provvedimenti come quello preso in esame.
E’ di questi stessi giorni il deposito, da parte di Ai.Bi., di un reclamo presso la Corte d’Appello di Firenze per “l’inaccettabile decisione presa dal Tribunale di Firenze di negare l’idoneità all’adozione a una famiglia perché considerata troppo numerosa. Chi proteggerà di diritti dei bambini se non ci pensano proprio i Tribunali dei Minorenni?”
In questo articolo ci sono 0 commenti
Commenta