L’avvocato Giuseppe Roccafiorita

In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare (spesso a sproposito) della tematica delle molestie/avance sessuali in generale, sui luoghi di lavoro come in altri luoghi di socializzazione, fino a lambire anche la tematica dei rapporti con minorenni causa i recenti fatti di cronaca locale e nazionale. Mentre sul primo tema le opinioni sembrano ben delineate nelle varie direzioni, sul problema minorile si è rivelata abbastanza evidente la confusione delle persone, non riuscendo evidentemente a dare un confine netto a cosa si intenda nel nostro ordinamento per “rapporto con minore” e quali possano essere i confini tra la legalità e l’illegalità.

Per tentare di fare chiarezza occorre subito fissare il primo paletto, definibile come “l’età del consenso”, cioè l’età in cui legalmente il consenso di uno dei partner del rapporto ha una certa rilevanza giuridica. Tale limite nel nostro ordinamento è fissato dall’art. 609 quater del Codice Penale, che punisce espressamente con la stessa pena della violenza sessuale “chiunque….compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici”.

Questo vuol dire a che avere dei rapporti sessuali con un minore di 14 anni (16 anni nel caso di rapporti sessuali con il minore con cui si abbia un titolo di parentela, o sia convivente, o sia il tutore ovvero, più in generale, che eserciti un particolare ascendente sullo stesso perché “gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia”), a prescindere che sia consenziente o meno, dalla nostra legge è comunque e sempre considerato reato senza distinguere tra violenza o “amore”.

Oltre tali soglie, invece, per il nostro ordinamento assume rilevanza il consenso al rapporto sessuale eventualmente espresso dal minore coinvolto. Il che non significa affatto che sia libero e lecito avere rapporti consenzienti con tali minori, poiché non viene comunque considerato valido il consenso estorto mediante “abuso di potere” in ragione della posizione o del ruolo ricoperto nei confronti di tale minore, ed è inoltre giustamente punita come “prostituzione minorile” la condotta di chi ha rapporti con minori di anni 18 consenziente in cambio di denaro, beni o altra utilità economica.

Quindi, in ogni caso, il tema dei rapporti sessuali minorili è un tema estremamente delicato e pericoloso, a cui un maggiorenne (e parlo anche e soprattutto di ragazzi appena diciottenni) deve prestare estrema attenzione per non ritrovarsi in guai legali molto seri. Ma se, a seguito di tale articolo siete già terrorizzati dell’inesorabile “scure della legge” nei confronti dei primi amori adolescenziali dei vostri figli voglio tranquillizzarvi: è infatti molto opportunamente previsto che “non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”.