Il fatto che due genitori siano separati incide sulle tariffe di nidi, scuole dell’infanzia e centri ricreativi estivi comunali? La risposta è in alcuni casi sì, in altri no. I bandi delle Amministrazioni paiono alquanto disomogenei in materia. Per Rimini, Forlì e Cesena, che mamma e papà vivano insieme oppure no non sposta di una virgola le cose. A Ravenna e Imola, invece, conta eccome. A Rimini, nel valutare la condizione economica del nucleo familiare, che serve poi a decretare la tariffa mensile del servizio, il genitore del bambino che non conviva con lui (coniugato o non con la madre) viene considerato a tutti gli effetti un componente di quella famiglia ai fini del conteggio dell’indicatore Isee. L’unica clausola è che abbia riconosciuto il figlio. Il che significa che, per esempio, due ex coniugi fanno ancora reddito insieme anche se nella realtà pagano due affitti (o due mutui) e per molte altre cose hanno spese doppie. A Forlì stessa storia: il nucleo familiare preso come riferimento per il calcolo della situazione economica contempla anche il genitore che abita altrove, basta che lui (o lei) eserciti il proprio ruolo genitoriale. Il Comune di Cesena ha approvato lo scorso settembre il cosiddetto “Nuovo Indicatore della Situazione Economica” che di fatto integra l’Isee del nucleo familiare in cui è presente il bambino con i redditi e i patrimoni dell’altro genitore convivente che ha riconosciuto il figlio. L’indicatore riguarda i genitori non sposati, separati legalmente o divorziati, a prescindere dalla loro residenza anagrafica. Tra i casi esclusi ci sono quelli in cui la separazione o il divorzio prevedono un affidamento esclusivo e quelli in cui, nella dichiarazione Isee, è presente un nuovo coniuge o convivente legato da vincoli affettivi a chi compila la domanda per il servizio educativo.
Ravenna ha scelto un’altra strada: in assenza di una legislazione specifica a livello nazionale, per ora ha deciso di personalizzare le rette anche di fronte a situazioni di separazione. Dagli uffici dell’Istituzione istruzione e infanzia spiegano infatti che in caso di una separazione che abbia già degli estremi giuridici (l’avvocato ne ha fatto richiesta, il caso è già passato per un tribunale), l’Isee viene calcolato solo sulla base del reddito dell’adulto che di fatto vive con il bambino. Diverso il caso in cui i coniugi risultino sposati ma abbiano residenze diverse: è il reddito di entrambi a stabilire la retta che dovrà essere pagata. Ancora, se mamma e papà non sono sposati e vivono in due posti diversi, la retta sarà stabilita solo sulla base della situazione economica del genitore che abita con il bambino. La situazione di Imola assomiglia a quella di Ravenna: le famiglie anagrafiche composte da un solo genitore devono presentare l’Isee dell’altro tranne che nei casi di separazione, divorzio, cessazione della convivenza.
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